L'omicidio stradale diventa legge. Da oggi, infatti, entra in vigore la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 che ieri è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. A dare la notizia è stato Giordano Biserni (presidente Asaps) mediante condivisione sul proprio profilo Facebook. Il Presidente dell'Associazione Amici della Polizia Stradale ha così commentato: "Tra le difficoltà c'è l'applicazione delle nuove norme mentre si è in attesa della circolare esplicativa del Ministero dell'Interno, proprio in corrispondenza dell'esodo per il week end di Pasqua". La tanto attesa norma arriva dopo un lungo processo.
L'esecutivo è stato costretto a far ricorso allo strumento della "fiducia" al Senato, dove il 2 marzo ha ottenuto 149 voti favorevoli, 15 astenuti e 3 contrari. A suo tempo il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, aveva commentato attraverso Twitter l'importante traguardo: "Per Lorenzo, per Gabriele, per le vittime della strada. Per le loro famiglie. L'omicidio stradale e' legge #finalmente. E' stata dura ma questa legge è realtà".
 
L'iter procedurale di approvazione di questa importante legge si è concluso, dunque, con la promulgazione due giorni fa da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poco prima del grande esodo di Pasqua che vedrà milioni di italiani sulle strade. Tralasciando le polemiche politiche connesse all'utilizzo dello strumento della fiducia che ha portato all'approvazione dell'omicidio stradale, facciamo un po' di chiarezza sul significato. Con la Legge 41/2016 viene istituito il reato di omicidio stradale, appunto, con tre diverse varianti. Resta in vigore la pena da 2 a 7 anni quando la morte viene provocata per la violazione del Codice della Strada. La sanzione penale è aumentata in altri casi: quando si guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue; oppure sotto l'effetto di sostanze stupefacenti la pena detentiva prevista va da 8 a 12 anni. Per un tasso alcolemico di 0,8 gr/l la reclusione prevista va da 5 a 10 anni, ma anche quando la condotta di guida viene ritenuta particolarmente pericolosa (per esempio per eccesso di velocità, mancato rispetto dei semafori, guida contromano, inversioni di marcia e sorpassi pericolosi). La Legge 41/2016 prevede, inoltre, che qualora a morire fosse più di una persona, la pena per il colpevole può arrivare fino a 18 anni di reclusione. 
 
Anche queste altre novità entrano in vigore da oggi, per effetto della legge sull'omicidio stradale. Qualora un incidente stradale causi delle lesioni gravi, il soggetto ritenuto colpevole rischia da 4 a 7 per le gravissime. Se il conducente che le ha causate, ha un tasso alcolemico fino 0,8 gr/l o se ha avuto una condotta pericolosa, la reclusione prevista va da 6 mesi a 3 anni per quelle lesioni ritenute gravi mentre da 2 a 4 anni per le gravissime. Cambia qualcosa anche per i conducenti di autoveicoli con massa superiore a 3,5 t, per i quali si applicano le pene previste per l'omicidio stradale o per lesioni con un tasso alcolemico già sopra gli 0,8 grammi per litro. Altra novità è quella che punisce, con l'aumento della pena da 1/3 a 2/3, quando il conducente abbandona il luogo dell'incidente.
 
Per questi, in particolare, la reclusione non può essere inferiore a 5 anni in caso di omicidio e di 3 anni per lesioni. La legge appena entrata in vigore prevede delle aggravanti per la morte o le lesioni a più soggetti, ma anche se si guida senza patente e senza obbligatoria copertura assicurativa. Le pene sopra descritte sono diminuite fino ad arrivare alla metà, qualora venga accertata la responsabilità dell'incidente anche alla vittima. La Legge 41/2016 prevede, inoltre, altre pene accessorie come la revoca della patente in caso di condanna o di patteggiamento, anche con condizionale, per lesioni oppure omicidio. Prima di poter ottenere una nuova patente dovrà trascorrere un lasso di tempo pari a 15 anni per l'omicidio e 5 per lesioni. Questo, però, può aumentare qualora il conducente ritenuto colpevole fosse fuggito al momento dell'incidente. In tal caso dovranno passare almeno 30 anni dalla revoca del titolo di guida. 
 
La nuova legge prevede, altresì, il raddoppio della prescrizione e lo stato di arresto in flagranza di reato grave come uso di droghe e alto tasso di alcool. In altri casi, l'arresto è una facoltà. Il Pubblico Ministero, inoltre, può fare richiesta una sola volta di prorogare le indagini preliminari. Altra novità concerne i prelievi di campioni biologici per estrarre il DNA: il Giudice può ordinarli d'ufficio. In casi urgenti, e quando un ritardo potrebbe inficiare le indagini, il prelievo definito coattivo può essere ordinato anche dal PM. L'introduzione nel nostro ordinamento di siffatte norme ha la finalità di responsabilizzare maggiormente chi si mette alla guida e certamente non criminalizzare. La consapevolezza di incorrere in pene severe ha proprio l'intento di suggerire una guida sicura, che non metta a rischio l'altrui e la propria vita. Una pena didascalica per migliorare la sicurezza su strada ed evitare inutili stragi. Finalmente!
 
Fabrizio Crescenzi
 

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