Spetta agli enti proprietari e/o ai gestori dei vari tratti di strade far rispettare la legge, apponendo anche un cartello che ne riporti l'obbligo ove previsto. Proprio così: non su tutto il territorio italiano vi è questo obbligo, anche se a nostro parere è sempre opportuno avere auto e furgoni nelle migliori condizioni di sicurezza. Anche la data di applicazione di questo obbligo varia a seconda delle regioni in base alle condizioni climatiche: in Valle d'Aosta, per esempio, addirittura esso è anticipato al 15 ottobre.

Il Codice della Strada prevede sanzioni che variano a seconda del tratto di strada che si percorre. Nei centri abitati, per esempio, la sanzione minima è di 41 euro, mentre fuori si parte da 84 euro. In autostrada, però, salgono gli importi, con 80 euro di minimo fino a 318 euro, oltre alla pena accessoria della decurtazione di ben 3 punti sulla patente. Come per altri tipi di sanzioni anche per questa si può usufruire della riduzione del 30% se pagata entro i 5 giorni dalla notifica. Non solo sanzione pecuniaria e decurtazione di punti: quando si è sorpresi senza le dotazioni invernali c'è persino il fermo immediato del veicolo perché ritenuto pericoloso per la circolazione stradale.

Notevoli sono state le polemiche negli anni scorsi su quali siano le dotazioni invernali necessarie, quindi se solo pneumatici oppure anche le catene. A questo proposito va ricordato che l'articolo 122 del Codice della Strada al comma 8 precisa l'equivalenza tra pneumatici e catene. Discorso diverso rappresentano i consigli degli esperti che indicano nelle "gomme" M+S la scelta migliore se si è in zone d'Italia dove le temperature basse sono la normalità. L'aderenza che questi assicurano è sicuramente migliore rispetto alle coperture estive. Per i meno esperti segnaliamo che gli pneumatici M+S riportano anche una o più stelle del ghiaccio sulla spalla per la loro individuazione. La grande differenza tra gomme estive ed invernali è facile da notare ed è rappresentata proprio dal battistrada lamellato degli M+S. Ma ad essere diversa è anche la mescola e la carcassa, le quali forniscono una maggiore aderenza in presenza di ghiaccio.

Un'altra precisazione è doverosa: il Ministero dei Trasporti, con una circolare del 17 gennaio 2014, concede una deroga al termine stabilito dalle Regioni, consistente in 30 giorni per la sostituzione degli pneumatici. Nella sostanza, l'attenzione va prestata al codice di velocità degli pneumatici stessi. La deroga a questo, infatti, è consentita solo per il periodo invernale che termina il 15 aprile. La circolazione con pneumatici con codice di velocità inferiore espone ad una sanzione che va da 422 a 1.695 euro in base a quanto sancito dall'art. 78 CdS.

Fabrzio Crescenzi